Avvocato penale - avviso di garanzia e il ruolo del PM

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Nell’ambito dell’avviso di garanzia, il PM ha un ruolo fondamentale, in quanto è lui che deve informare l’indagato dell’esistenza di indagini a suo carico attraverso l’avviso di garanzia, e lo deve fare nel momento in cui decide che si devono svolgere degli atti che necessitano della presenza del difensore dell’indagato. Il PM, però, se lo ritiene opportuno e se le circostanze lo prevedono, può anche decidere di mantenere le indagini segrete per un certo periodo di tempo, anche se esiste, comunque, un limite al tempo previsto affinchè l’indagato riesca a venire a conoscenza del fatto che ci sono delle indagini in corso su di lui.

-Avviso di garanzia: quando si riceve?

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L’indagato deve ricevere l’avviso di garanzia solo nel momento in cui deve essere svolto un atto garantito che necessita della presenza del suo difensore, altrimenti, l’indagato potrà saperlo solo quando il Pubblico Ministero decide di inviargli l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, avviso attraverso il quale l’indagato apprende non solo che ci sono state delle indagini svolte su di lui, ma anche che queste indagini si sono concluse.

All’indagato viene anche detto di cercare un difensore e se ciò non avviene, allora, ne viene nominato uno d’ufficio. Ci sono atti ai quali il difensore deve assistere e, quindi, deve essere avvertito, e si tratta di atti come l’interrogatorio e l’ispezione.

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Ci sono, invece, altri atti ai quali il difensore può assistere anche senza essere avvertito, come la perquisizione e il sequestro. Inoltre, il difensore può anche consultare i documenti relativi a questi atti.

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-Prove e PM.

Nel caso di avviso di garanzia, ai fini delle prove, gli atti ammessi con l’incidente probatorio, gli accertamenti tecnici irripetibili, ma anche tutti gli altri atti che vengono svolti nel corso delle indagini preliminari e che non sono irripetibili entrano a far parte del fascicolo delle parti e, inizialmente, non hanno un vero e proprio valore come prove.

Il PM riveste un ruolo molto importante in tutto ciò, in quanto le attività che egli può svolgere sono diverse. Infatti, il Pubblico Ministero può svolgere accertamenti tecnici irripetibili, nominando un consulente che dovrà riferire tutto al PM stesso, il quale è tenuto ad informare la parte offesa dal reato in questione, l’indagato e il suo difensore, in modo che questi possano nominare anche loro, eventualmente, dei consulenti tecnici che, insieme ai difensori, potranno assistere alle operazioni, dando anche la propria opinione.

Il Pubblico Ministero può continuare a svolgere gli accertamenti tecnici, soprattutto nel caso in cui un loro rinvio possa portare ad una loro futura inutilizzabilità. In tutto ciò, però, se l’indagato lo richiede, ha il diritto di essere informato circa l’esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti.

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Il PM, da parte sua, può anche volere che le indagini vengano mantenute segrete, anche se questo non deve durare più di tre mesi, nel caso in cui il reato in questione è un reato comune, altrimenti, se i reati sono più gravi, allora, l’indagato non deve ricevere nessuna informazione.

-Indagini preliminari e giudice per le indagini preliminari.

Le indagini preliminari sono una fase molto importante, in quanto è in questa fase che vengono raccolte tutte le prove necessarie a comprendere il livello di coinvolgimento dell’indagato nel reato in questione. Le indagini preliminari hanno una durata di sei mesi a partire dall’iscrizione della notizia di reato, ma se il reato in questione è molto più grave, allora, la durata può essere anche prorogata di un anno.

Il PM può chiedere al Giudice per le indagini preliminari, ossia al GIP, una proroga per la durata di queste indagini, soprattutto se si ha a che fare con casi molto complessi che richiedono un tempo maggiore per giungere ad una certa conclusione.

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Se la proroga richiesta viene concessa, allora, deve essere notificata all’indagato e alla persona offesa che ha chiesto di essere informata. La stessa cosa deve essere fatta anche quando il giudice pensa di non concedere la proroga.

Il giudice per le indagini preliminari o GIP è attivo soprattutto quando ci sono delle procedure specifiche, come la procedura relativa, appunto, alle indagini preliminari, in modo che egli possa dare garanzia della loro legalità.

In realtà, il giudice per le indagini preliminari non ha dei poteri autonomi, per cui non può decidere per sè cosa fare e non può prendere iniziative dal punto di vista probatorio, ma si limita solo a svolgere quegli atti che sono previsti dalla legge e che sono indicati in modo tassativo.

Gli atti di cui il giudice per le indagini preliminari viene a conoscenza, in realtà, sono quelli che il PM presenta nel momento in cui presenta anche l’istanza, anche se tutto quello che il giudice per le indagini preliminari fa è volto a fare in modo che l‘indagato venga garantito nella fase delle indagini stesse.